A fronte di un’occupazione illegittima della P.A. il privato può rinunciare alla proprietà in cambio di un risarcimento?

La tematica delle occupazioni illegittime della P.A. per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità si è imposta all’attenzione della giurisprudenza generando una mole sterminata di interventi, con pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, nonché della CEDU.
In questa sede ci si sofferma sulla configurabilità della c.d. rinuncia abdicativa del diritto di proprietà in favore della P.A., ossia sulla riconoscibilità in capo al privato, che ha subito l’irreversibile trasformazione del proprio bene ad opera della P.A. al di fuori di un valido procedimento espropriativo, della facoltà di optare implicitamente per la rinuncia al diritto di proprietà azionando una domanda di risarcimento del danno per equivalente per ottenere il ristoro integrale della perdita subita.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a dirimere la questione (in passato risolta positivamente sia dal giudice amministrativo che da quello ordinario) e con tre sentenze del 20 gennaio scorso (nn. 2, 3 e 4) ha escluso che la rinuncia abdicativa possa costituire un valido strumento per superare l’occupazione illegittima perpetrata dalla P.A.
Le motivazioni su cui poggia la soluzione negativa accolta dai giudici amministrativi sono molteplici, talune di carattere strettamente giuridico e talaltre di carattere pratico, che di seguito si riassumono:
la rinuncia abdicativa non spiega esaurientemente la vicenda traslativa in capo all’Autorità espropriante, dal momento che se l’atto abdicativo è astrattamente idoneo a determinare la perdita della proprietà privata, non è altrettanto idoneo a determinare l’acquisto della proprietà in capo alla P.A., non potendosi, a tal fine, operare un richiamo all’art. 827 c.c., che, in caso di vacanza del bene, ne prevede l’acquisto in favore dello Stato e non all’Amministrazione espropriante;la rinuncia abdicativa, non costituendo un valido titolo d’acquisto in capo alla P.A. occupante, determina, sotto il profilo pratico, l’intrascrivibilità della traslatio, non superabile neanche a fronte di un ordine ad hoc del giudice, in quanto privo di base legale;
la rinuncia abdicativa in giudizio viene ricostruita quale atto implicito senza averne le caratteristiche, non essendo possibile desumere in via inequivocabile una volontà dismissiva o acquisitiva: dalla proposizione di una domanda risarcitoria per equivalente non può, infatti, evincersi di per sé ed univocamente la volontà di rinunciare al bene, volontà che, oltretutto, varrebbe manifestata non dalla parte direttamente, bensì dal legale che l’assiste;

  • la rinuncia abdicativa non è provvista di base legale, dal momento che l’art. 42-bis, d.P.R. 327/2001, regola in modo tipico, esaustivo e tassativo il procedimento di ricomposizione del contrasto tra l’interesse del proprietario e l’interesse generale, rimettendo alla P.A. la scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino o l’acquisizione dello stesso alla mano pubblica.

In estrema sintesi, quindi, secondo l’Adunanza plenaria, nel caso di utilizzazione senza titolo di un bene, spetta sempre e solo all’Amministrazione il potere-dovere di eliminare la situazione di incertezza attraverso l’emissione di un provvedimento che determina o la restituzione o l’acquisizione dell’immobile, restando preclusa al privato la possibilità di decidere unilateralmente in merito alla dismissione del bene occupato sine titulo dalla P.A.